RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - Piu reati punibili a querela -
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - Piu reati punibili a querela - (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell?ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103). I due decreti intervengono, da un lato, sulla disciplina del regime di procedibilit? per alcuni reati, ampliando le ipotesi di procedibilit? a querela, con l?obiettivo di migliorare l?efficienza del sistema penale e, dall?altro, sulle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, confermando il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine e creando un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all?informazione. Di seguito le principali previsioni normative introdotte in tema di modifica della disciplina del regime di procedibilit? per taluni reati Il testo amplia l?istituto della procedibilit? a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell?offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l?obiettivo di migliorare l?efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravit?, anche attraverso la collegata operativit? dell?istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell?azione di punizione dei reati pi? gravi. In particolare, la procedibilit? a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l?eccezione per il delitto di violenza privata, nonch? per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilit? d?ufficio qualora la persona offesa sia incapace per et? o per infermit?, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all?articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravit?. Inoltre, in relazione a reati che gi? prevedono la procedibilit? a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilit? d?ufficio. In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l?interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall?offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessit? di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravit? da parte della persona offesa. il comunicato ? consultabie nella sezione DOCUMENTI