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Il ddl concorrenza: ok per societa' professionali multidisciplinari e con soci di capitale, obbligo del preventivo scritto.

Il ddl concorrenza sdogana le societa' professionali multidisciplinari e con soci di capitale ed introduce l'obbligo del preventivo scritto. Riconosciuto il diritto all'equo compenso Politica e legislatore hanno riservato questa estate all ' avvocatura rilevanti novita. Le prime vengono dalla approvazione del cd. ddl concorrenza , che ha ricevuto l'ok definitivo dal Senato con il voto di fiducia e che per la professione forense introduce l ' obbligo del preventivo scritto e la possibilita di dar vita a societa' professionali multidisciplinari e con soci di capitale. Per quanto concerne l ' obbligo del preventivo scritto il ddl concorrenza modifica l ' articolo 13 della legge 247 del 2012, nella parte in cui stabilisce che l ' avvocato e' tenuto a fornire il preventivo in forma scritta solo se espressamente richiesto dal cliente. In futuro l ' obbligo del preventivo scritto varra' pertanto sempre e comunque, anche in assenza di una esplicita istanza da parte del cliente. Nel preventivo l ' avvocato dovra' indicare tutte le informazioni relative all ' incarico, quali le sue difficolta', la previsione del costo della prestazione, gli oneri ipotizzabili dall?inizio alla fine dell ' incarico, gli estremi della polizza assicurativa. Sempre il ddl concorrenza prevede che l?esercizio della professione forense possa essere svolto in forma societaria da societa' di persone, di capitali o cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell 'albo tenuto dall' ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societ?. I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, dovranno essere avvocati iscritti all'albo, ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni. La maggioranza dei membri dell ' organo di gestione dovra' essere composta da soci avvocati, i componenti dell?organo di gestione non potranno essere estranei alla compagine sociale e, infine, i soci professionisti potranno rivestire la carica di amministratori. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale, la responsabilita' della societa' e quella dei soci non escludendo quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione Altra novita' quella riguardante il cd. equo compenso. Il Governo ha infatti approvato il disegno di legge sull ' equo compenso per le prestazioni legali prevedendo la nullita' dell ' accordo concluso tra avvocato e committente forte ( ovvero banche, assicurazioni o imprese di grandi dimensioni) qualora il compenso convenuto non sia proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale. Nello specifico, il giudice potra' stabilire quale sia un compenso equo da liquidare al professionista, dopo aver accertato l'iniquita' dell'onorario riconosciuto al legale dal cliente, nel caso si tratti appunto di una banca, una impresa o una societa' assicuratrice. A tal proposito il ddl stabilisce che si considerano vessatorie tutte le clausole contenute nelle convenzioni tra avvocati e clienti "forti", che determinano, "anche in ragione della non equit? del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato". In particolare saranno da considerarsi vessatorie, qualora non oggetto di trattativa ad hoc, le clausole riguardanti: l'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; la previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; la previsione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura; la previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al difensore sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; la previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva della precedente stipulata col medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichera', se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati. Saranno sempre considerate vessatorie, invece, a prescindere da qualsivoglia trattativa, le clausoleriguardanti la riserva al cliente forte della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e l'attribuzione della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. NELLA SEZIONE SERVIZI - DOCUMENTI IL TESTO INTEGRALE DEL DDL CONCORRENZA

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