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Magistratura onoraria: il testo della riforma pubblicato in Gazzetta

Legge, 28/04/2016 n. 57, G.U. 29/04/2016 Ecco il testo della Legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99. La delega, che dovra' essere attuata entro un anno, prevede il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali. Queste le principali novita sul piano ordinamentale: - prevista un'unica figura di giudice onorario, denominato "giudice onorario di pace": cade cosi la distinzione tra giudici onorari di tribunale (i cd. GOT) e i giudici di pace; -i magistrati requirenti onorari (i cd. VPO) saranno inseriti all'interno delle procure in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari"; - sono previsti inoltre specifici requisiti di accesso alla magistratura onoraria e cause di incompatibilita;- la durata dell'incarico di magistrato onorario viene stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta; per chi invece sara gia in servizio all'entrata in vigore del decreto delegato il limite massimoe ' di quattro quadrienni; - al termine dei due mandati a regime, lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario costituira titolo preferenziale per l?accesso tramite concorso nella pubblica amministrazione; - il Governo dovr? individuare le fattispecie di illecito disciplinare e regolare il procedimento di applicazione; - sara riformata la disciplina delle indennita dei magistrati onorari, che sara composta da una parte fissa e da una parte variabile il cui importo sara liquidato dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da essi fissati annualmente; - sul piano previdenziale dovra essere individuato e regolato un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, mediante l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennita; - il limite di eta per l'incarico di magistrato onorario viene fissato in 65 anni. Sul fronte delle competenze civili le principali novit? riguardano: - l'attribuzione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio; - l'attribuzione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione di minore complessit? quanto all'attivita istruttoria e decisoria; - l'estensione della competenza per valore fino a 30 mila euro (dai 5 mila attuali) eper i sinistri stradali fino a 50 mila euro (oggi ? 30 mila); - l'assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi; il giudice di pace dovra comunque seguire le direttive di un giudice togato indicato dal presidente del tribunale; - la possibilita di decidere secondo equit? tutte le cause di valore fino a 2.500 euro(oggi il limite ? di 1.100 euro). Sul piano della competenza penale, saranno attribuite al giudice di pace nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., salvo che sussistano altre circostanze aggravanti), il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalita (art. 651 c.p.), l'abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ed i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962).

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