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E' legge la riforma della magistratura onoraria

E' legge la riforma della magistratura onoraria Con la Legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99, ha preso il via il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari, con un ampliamento significativo delle competenze civili e penali. Sul piano ordinamentale le maggiori novit? sono le seguenti: - ? prevista un'unica figura di giudice onorario, denominato "giudice onorario di pace", venendo dunque meno la distinzione tra giudici onorari di tribunale (i cd. GOT) e i giudici di pace; - i magistrati requirenti onorari (i cd. VPO) saranno inseriti all'interno delle procure in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari"; - sono previsti specifici requisiti di accesso alla magistratura onoraria e cause di incompatibilit?; - la durata dell'incarico ? stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta; per chi invece sar? gi? in servizio all'entrata in vigore del decreto delegato il limite massimo ? di quattro quadrienni; il limite di et? per l'incarico di magistrato onorario ? fissato in 65 anni; - al termine dei due mandati a regime, lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario costituir? titolo preferenziale per l?accesso tramite concorso nella pubblica amministrazione; - sar? riformata la disciplina delle indennit?, con una parte fissa e una parte variabile, il cui importo sar? liquidato dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da essi fissati annualmente; - sul piano previdenziale dovr? essere individuato e regolato un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, mediante l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennit?. La normativa prevede poi un considerevole ampliamento delle competenze dei giudici onorari di pace. L'art. 2 al n. 15 prevede infatti che saranno di loro competenza : a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessit? quanto all'attivit? istruttoria e decisoria; c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessit? quanto all'attivit? istruttoria e decisoria; d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000; e) le cause di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli/natanti di valore non superiore ad euro 50.000; f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessit? quanto all'attivit? istruttoria e decisoria; g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonch? per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Infine, potranno essere decise secondo equit? le cause il cui valore non ecceda ? 2.500,00. Sempre in tema, il 16 maggio u.s. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo recante la "Disciplina autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell?incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio". Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge 28 aprile 2016 n. 57 di delega al Governo, nel quale si propone il mantenimento in servizio, per un primo mandato di durata quadriennale (a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto), dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla medesima data, a condizione che siano ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie all?esito di una articolata procedura di conferma, disciplinata con il medesimo decreto legislativo. Una riforma, dunque, assai corposa, che andr? ad incidere profondamente nell'attuale assetto della nostra giustizia. I testi della Legge 28 aprile 2016, n. 57 e del decreto lgs. sono consultabili nella sezione SERVIZI - DOCUMENTI di www.anfpescara.it

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