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I RIFLESSI DELLA TITOLARITA ' DELL ' ASSEGNO DIVORZILE SULLA PENSIONE AI SUPERSTITI

I RIFLESSI DELLA TITOLARITA ' DELL ASSEGNO DIVORZILE SULLA PENSIONE AI SUPERSTITI L ' ininfluenza della durata del matrimonio ai fini del diritto all ' assegno divorzile - Con una recentissima pronuncia (ordinanza n. 2373 del 5 febbraio 2016), la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, ha riaffermato un indirizzo giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato (v. le sentenze n. 7295 del 22 marzo 2013 e n. 6164 del 26 marzo 2015), secondo il quale la durata del matrimonio costituisce di regola una circostanza che influisce sulla determinazione dell ' ammontare dell ' assegno divorzile di cui all ' art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, 898, come sostituito dall ' art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e non gia ' sul suo riconoscimento, salvo casi eccezionali, tra i quali merita menzione la circostanza che non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sfociando, dopo breve tempo, in una domanda di divorzio (c. d. inconsumazione ). (Cass. 8233/00). Recita infatti l ' appena citato comma che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l ' obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell ' altro un assegno quando quest ' ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo ' procurarseli per ragioni oggettive. L ' assegno di divorzio (altrimenti denominato assegno alimentare) ha dunque la finalita ' di tutelare il coniuge economicamente piu ' debole, ancorche ' il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa. segue nella sezione SERVIZI - DOCUMENTI

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