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Sindacato Avvocati
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Il TAR Lazio accoglie le ragioni dell'ANF: regolamento elettorale illegittimo

Sono tanti i motivi per essere fieri di appartenere ad una associazione come ANF, che della difesa dell'avvocatura ha fatto una delle ragioni della propria esistenza. Ed è dunque una grande soddisfazione oggi per noi constatare che le argomentazioni che abbiamo portato avanti quando si è trattato di discutere del regolamento elettorale dei COA non erano poi tanto campate per aria. Abbiamo detto e scritto che quel regolamento, segnatamente gli articoli 7 e 9, era contrario finanche - ed è tutto dire - allo spirito della nuova legge forense, della quale costituiva un'applicazione distorta e non rispettosa dei principi che il legislatore aveva inteso affermare. Ed i fatti, ossia le successive elezioni degli Ordini forensi locali, avevano offerto la prova provata che ricorrendo all'escamotage di presentare liste che consentissero di esprimere preferenze corrispondenti nel numero a quelle dell'intero organismo da eleggere, col solo rispetto della tutela di genere, era possibile fare l'en plein, ossia conquistare tutti i posti disponibili. Con buona pace del rispetto della tutela delle minoranze. Ci abbiamo creduto e messo la faccia, convinti che un aggiramento così palese di regole che il legislatore aveva appunto inserito per garantire sia la tutela di genere sia quella delle minoranze non potesse trovare legittimazione. E la nostra fiducia è stata pienamente ripagata. Come ormai molti già sapranno, il TAR Lazio, accogliendo uno dei ricorsi presentati dall'ANF e da sue varie articolazioni, nonchè da altri soggetti dell'avvocatura (ANAi, AIGA, etc.) che pure avevano impugnato il provvedimento, ha dichiarato l’illegittimità del regolamento del Ministero della Giustizia sulla base del quale si sono svolte le consultazioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine, segnatamente le norme del regolamento (articoli 7 e 9) ritenute, come appunto l'ANF asseriva, non rispettose del principio di tutela delle minoranze. In particolare, il TAR ha accolto la tesi della illegittimità di una normativa che di fatto consentiva a ogni elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere, e ciò con la presentazione di liste che contenevano appunto un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere, nel mero rispetto della tutele del genere e non anche delle minoranze. Anche se la decisione del TAR è soggetta ad impugnazione davanti al Consiglio di Stato (che però decidendo sulla richiesta di sospensiva si è già pronunciato nello stesso senso), a questo punto un intervento del Ministero di Giustizia appare necessario per dipanare una matassa alquanto intricata. Le situazioni attuali sono tre: ci sono consigli forensi già rinnovati in sedi dove è stato fatto ricorso e dove la sentenza del TAR andrà ad incidere in maniera determinante (si rivoterà); ci sono consigli già rinnovati in sedi dove il ricorso non è stato presentato e che non dovrebbero subire alcuna conseguenza; ci sono consigli che ancora devono essere rinnovati in sedi dove le elezioni sono state sospese in attesa del verdetto della giustizia amministrativa (si voterà con nuove regole). Ed alcune di queste sedi sono ben rilevanti nel panorama nazionale, ad esempio Roma e Bari. Vedremo come andrà a finire, ma questa sentenza non può che farci gioire in primo luogo per aver visto prevalere le ragioni della libertà e della democrazia, cui il nostro statuto conferisce valore primario ed essenziale, in secondo luogo perchè a battersi, e vittoriosamente, per la loro affermazione è stata l'Associazione cui apparteniamo. Nella sezione GIURISPRUDENZA il testo integrale della sentenza del TAR Lazio

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