La polizza Rc auto copre i danni creati dal veicolo da fermo con la apertura dello sportello
Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade: ne consegue che per l’operatività della garanzia per la responsabilità civile automobilistica è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere. Il testo completo della sentenza nella sezione SERVIZI - GIURISPRUDENZA di www.anfpescara.it