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Tribunali minori: per l'Abruzzo nessun ripensamento da parte del Governo

Non ci saranno eclatanti ripensamenti da parte del Governo in materia di geografia giudiziaria. L'argomento è stato oggetto di un'attenta disamina da parte di ALTALEX con un articolo apparso il 2 gennaio 2015 a firma di Giuseppe Agozzino (che pubblichiamo nella sezione SERVIZI-DOCUMENTI di www.anfpescara.it). A parte qualche ritocco limitato ai presidi isolani ed a quelli ubicati nelle aree ad alto rischio mafia, tutto resterà o quasi com'era, ossia, per quanto ci riguarda, con la chiusura, per quanto posticipata, dei nostri "tribunalini", quelli non aventi sede nei capoluoghi di provincia. Per quanto concerne le Corti d'appello, invece, è in corso il programma volto alla loro revisione, tenendo conto della relaziopne tecnica del13.08.2014 e l'atto di indirizzo politico del 5.0.2014. E dalla lettura di tali documenti si evince l'orientamento del Dicastero della Giustizia di ridurle anche per mezzo della revisione di una regola base della c.d. prima riforma della geografia giudiziaria (L.148/2011 e D.lgs. 155 e 156/2012), c.d. “regola dei tre tribunali per distretto”, nel senso precisato dal Ministro di: «portare a conseguente compimento la ristrutturazione del sistema giudiziario, coinvolgendo nella revisione anche gli uffici giudiziari delle corti di appello e delle relative procure generali; la revisione dei distretti di corte di appello potrà essere realizzata anche mediante l’attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo criteri oggettivi e predeterminati; abbandonare la regola che ha imposto di mantenere almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello, rimuovere il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dalla conformità ad altri parametri funzionali». Il DDL. conferma dunque la finalità del Governo di sopprimere le Corti di Appello non regionali ed i TAR sulla base dei seguenti criteri: . "1) le corti d'appello abbiano sede soltanto nel comune capoluogo di regione; 2) le circoscrizioni di corte d'appello coincidano con il territorio della relativa regione; 3) le circoscrizioni di corte d'appello nelle quali, in seguito all'applicazione dei numeri 1) e 2), risulti un numero di residenti inferiore a un milione, siano accorpate in un'unica corte d'appello con quella di una regione limitrofa; 4) siano soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)». A buon intenditor.....

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