SERVIZIO DI CONSULTAZIONE REGISTRI DI CANCELLERIA - VISIBILITÀ PER SOGGETTI NON COSTITUITI
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE REGISTRI DI CANCELLERIA - VISIBILITA' PER SOGGETTI NON COSTITUITI I meccanismi di consultazione telematica dei procedimenti gestiti con i sistemi di cancelleria SIECIC e SICID sono utilizzati da quei soggetti che sono registrati ed hanno un ruolo definito nell’ambito del fascicolo informatico. Con tale intervento tali meccanismi vengono estesi all’Avvocatura dello Stato, agli avvocati delle parti o Funzionari o Avvocati di Enti pubblici non ancora costituiti e quindi non registrati nei fascicoli da consultare. In continuità con le già consolidate modalità operative, la richiesta di consultazione dei fascicoli dovrà essere inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (PCT), tramite uno specifico atto telematico depositabile tramite PEC. Il Cancelliere, ricevuta la busta telematica con la richiesta di consultazione, potrà quindi rifiutare o accogliere la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo. La Cancelleria, valutata la richiesta di consultazione del soggetto che l’ha inoltrata, trasmetterà l’esito tramite invio all’indirizzo di PEC del soggetto mittente, di un biglietto di cancelleria. L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione. Per l’inoltro di tali richieste di visibilità, viene pertanto definito un nuovo specifico atto di parte depositabile telematicamente “AttoRichiestaVisibilita” che risulta definito nei seguenti XSD: Parte-siecic-esecusioni.xsd (http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2) Parte-siecic-concorsuali.xsd (http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3) Parte.xsd (http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2) La struttura dell’atto dovrà contenere: Il riferimento del fascicolo di cui si richiede l’accesso Il codice fiscale della parte che ha concesso la delega I dati del delegato (coincidente con il mittente del deposito) Al deposito, il mittente dovrà associare l’istanza di consultazione del fascicolo (Atto principale firmato) e, come allegato, la delega scansionata concessa dalla parte per la presa visione del fascicolo. Nella sezione SERVIZI - DOCUMENTI lo schema XSD dell’atto per richiesta di consultazione temporanea.