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Cassa Previdenza Forense: iscrizione d'ufficio solo dopo la pubblicazione in GU, lo dice il Ministro

A seguito delle osservazioni e richieste di modifica da parte del Ministero del Lavoro, nella seduta di venerdì 20 giugno 2014 il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha nuovamente affrontato il tema del Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247/ 2012, già approvato in prima versione in data 31 gennaio 2014. Accogliendo le indicazioni ministeriali, il testo del Regolamento è stato modificato in primo luogo nella individuazione della data di decorrenza della entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissata (pur non senza qualche dubbio ed incertezza) nel 2 febbraio 2013 (data di entrata in vigore della l. n. 247/ 2012) e che ora, invece, decorrerà dal momento della definitiva approvazione e pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò ha comportato, altresì, l’introduzione di una norma apposita che - in parallelo rispetto alla ordinaria disciplina previdenziale Inps, pur sempre vigente – consente la possibilità di recupero su base volontaria dell’anno 2013. E’ stata inoltre recepita la richiesta del Ministero di introdurre meccanismi di verifica delle indagini attuariali e della tenuta del sistema a fronte delle mutate condizioni della platea degli assicurati: entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento le agevolazioni per i nuovi iscritti saranno oggetto di verifica, così come le soglie reddituali e le ulteriori agevolazioni previste per i percettori di reddito al di sotto di parametri (queste ultime, a regime, saranno poi adeguate ogni 4 anni). Infine, l’invito a realizzare un percorso di armonizzazione complessiva della disciplina è stato raccolto non già con la unificazione dei regolamenti generali (come suggerito dallo stesso Ministero), ma con una maggiore chiarificazione di alcuni passaggi del testo e con la elencazione espressa delle norme abrogate. Resta fermo, per il resto, quanto già deliberato a gennaio ed in particolare il procedimento di iscrizione alla Cassa, non più a domanda, ma d’ufficio; nonché le agevolazioni (anche nel caso di percettori di redditi al di sotto dei parametri) per i primi anni di iscrizione e per coloro che, iscritti soltanto agli Albi, dovranno entrare nel sistema: “L’impianto generale del regolamento – ha dichiarato il presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano – resta integralmente confermato, così le agevolazioni previste (sconto del 50%) in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi, per i primi anni di iscrizione alla Cassa; il procedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa, con delibera della giunta esecutiva, a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine; lo specifico regime transitorio previsto per gli avvocati che, all’entrata in vigore del regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa”. Si attende quindi, per la definitiva approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento, l’esito del nuovo passaggio presso l’organo di controllo, chiamato a dare (auspicabilmente al più presto) una sua rinnovata valutazione sul testo così modificato. Sulla vicenda numerosi gli interventi da parte delle associazioni che hanno posto l’accento sull’importanza della questione e sulla necessità di dare risposte adeguate alle osservazioni ministeriali. In un deliberato del Direttivo Nazionale, l’ANF ha sottolineato l’esigenza di una chiara, trasparente ed immediata informazione da parte dell’istituzione verso la categoria sulle soluzioni adottate, sulle ragioni delle scelte operate, sugli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali in merito alle quali ha ribadito l’immediato avvio di rigorose verifiche attuariali, auspicando altresì una rapida approvazione della riforma assistenziale

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