Interessante provvedimento della Corte di Appello di Brescia in materia di inammissibilita' dell ' appello
In tema di nuovo appello motivato, ex art. 342 c.p.c., l’intento del legislatore è quello di favorire la specificità dei motivi attraverso la schematicità degli stessi, che, scevri da qualsivoglia sovrabbondanza, consentano al giudice dell’appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza. Se l’appello si diffonde in considerazioni sovrabbondanti e ripetitive, senza fornire un’indicazione organica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e senza enunciare le modifiche richieste, allora è inammissibile (Corte di Appello di Brescia, sezione seconda, sentenza del 9.4.2014; nella sezione GIURISPRUDENZA).