Pignorabile solo un quinto della quota di pensione netta mensile che va eccede il minimo vitale (Cassaz. civ. n. 18755/13, sez. giurisprudenza)
Pignorabile solo un quinto della quota di pensione netta mensile che va eccede il minimo vitale (Cassaz. civ. n. 18755/13, sez. giurisprudenza) . La pensione dell'anziano può essere pignorata soltanto nella misura di un quinto della quota di pensione netta mensile che va eccede il minimo vitale. Restano le differenze con l’esecuzione sullo stipendio . Sull'esatto ammontare della somma che non può essere oggetto della procedura di espropriazione nulla si dice. Resta una evidente lacuna normativa: è dunque compito del gudice dell'esecuzione decidere caso per caso.