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Riforma forense, prime applicazioni: per la sostituzione in udienza non occorre la delega scritta. La delega occorre solo per il praticante abilitato.

Prime applicazioni della riforma forense entrata in vigore il 2 febbraio 2013. Secondo la nuove disposizioni l’avvocato può sostituire un collega in udienza anche senza delega scritta. L’art. 14 della legge 274/12, al secondo comma statuisce:«Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta». Il che è anche dire che la delega scritta serve solo per i praticanti e la disposizione vale anche per le cause in corso. In questo caso il sostituto di udienza può annunciare al giudice di essere stato delegato a voce. Una prima applicazione della nuova nell’ordinanza pubblicata il 18 aprile 2013 dal Tribunale di Milano (IX sezione civile, giudice Dott. Giuseppe Buffone), consultrabile nella sezione "giurisprudenza" di www.anfpescara.it

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