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D.L. 83/2015: ANCORA UNA RIFORMA SCONCLUSIONATA, SEMPRE A DANNO DI CREDITORI ED AVVOCATI

da LA LEGGE PER TUTTI 22.07.15 Arriva la fiducia sul decreto legge giustizia (il DL 83/2015). L’esecutivo conferma di non voler accogliere emendamenti presentati anche da esponenti dello stesso Pd (come quello del ritorno di una percentuale minima di soddisfazione per i creditori chirografari (20%) nel concordato liquidatorio e la cancellazione della disposizione della Legge fallimentare sul silenzio assenso che consente di conteggiare tra i favorevoli al piano di concordato quei creditori che non avessero manifestato un dissenso). Insomma, non ci saranno modifiche e, se il Parlamento darà la fiducia, il testo sarà definitivamente questo. Le principali modifiche della riforma della giustizia Pignoramenti, rate, stipendi e pensioni: Dopo il pignoramento di beni immobili e mobili il giudice può concedere al debitore il pagamento a rate fino a trentasei mesi, con la distribuzione ogni sei mesi delle somme riscosse al creditore e l’esecuzione come garanzia dell’adempimento. Solo quarantacinque giorni e non più novanta per depositare l’istanza di vendita, pena l’inefficacia del pignoramento: la modifica all’articolo 497 Cpc è già in vigore. Pignorabili subito, grazie al nuovo articolo 2929 bis Cc, gli immobili e i veicoli sottoposti a vincolo di indisponibilità – dunque come fondo patrimoniale, destinazione ex articolo 2945 ter Cc e trust – e alienazione a titolo gratuito se l’uno o l’altra interviene dopo il sorgere del credito e il pignoramento risulta effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o del trasferimento: non bisogna ottenere la previa sentenza di inefficacia del primo o del secondo. Libera la ricerca telematica dei beni pignorabili. Ancora, in tema di Pct: è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo, da oggi anche dinanzi alle Corti d’Appello. ADVERTISEMENT Il precetto dovrà contenere l’avvertimento che il debitore può rimediare alla situazione di indebitamento proponendo ai creditori un accordo per la ristrutturazione del debito mediante un piano del consumatore assistito da un professionista o da un organismo ad hoc. Pignoramento mobiliare: il giudice “fissa il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”; “quando gli atti sono restituiti – prevede la modifica all’articolo 532 Cpc – il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”. Senza decreti: Non c’è più bisogno di aspettare i decreti attuativi, diventa davvero libera la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare: senza passare per l’ufficiale giudiziario il creditore autorizzato dal giudice può scovare i beni da espropriare nell’anagrafe tributaria e nei database di anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico, enti previdenziali, registri immobiliari e così via. Il creditore che richiede la vendita immobiliare deve allegare l’estratto del catasto entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (e non più centoventi). A seguito dell’istanza ex articolo 567 Cpc il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni (e non più trenta), nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che non sono intervenuti: tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni (e non più centoventi). Tutte le vendite dovranno essere pubblicizzate sul portale delle vendite pubbliche gestito dal ministero della Giustizia, pena l’inefficacia dell’intera procedura. Scattano nuovi limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni. La pensione non può essere pignorata per una somma superiore alla misura massima dell’assegno sociale (mensile) aumentato della metà. Quanto alle somme depositate, quando l’accredito in banca avviene prima del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito in banca avviene nella stessa data del pignoramento o dopo, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto. Autentica e attestazione: Ancora in tema di Pct. “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione”. Si ritiene dunque che all’avvocato sia riconosciuto un potere di autentica in sede di deposito telematico e, secondo le prime interpretazioni, un obbligo di attestazione di conformità. Le stesse facoltà sono estese ai dipendenti della pubblica amministrazione che rappresentano l’ente in giudizio. IL TESTO DEL DECRETO E' SCARICABILE DALLA SEZIONE SERVIZI-DOCUMENTI DI www.anfpescara.it

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