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Consiglio di Stato: le cancellerie devono restare aperte al pubblico per cinque ore al giorno nei giorni feriali

E’ una pronuncia che rischia di far deflagrare il già pregiudizievole stato degli uffici giudiziari italiani quella del Consiglio di Stato concernente l’orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie del Tribunale di Roma. La vicenda è nata a seguito di un decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo che disponeva che dal 26.09.2012 uffici e cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma dovessero restare aperti dalle ore 9 alle ore 12, con qualche eccezione per il settore penale. L’Ordine forense di Roma impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio che con la sentenza n.10016/2012 rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Il COA capitolino ha opposto la decisione riproponendo le censure già formulate in primo grado, ossia la violazione dell’art. 162 della legge n.1196 del 1960 (che fissa per gli uffici delle segreterie e cancellerie giudiziarie l’orario inderogabile di apertura al pubblico di cinque ore nei giorni feriali), l’ eccesso di potere per erroneità della motivazione posta a fondamento della disposta riduzione dell’orario di apertura degli uffici, l’ eccesso di potere per difetto di adeguata e congrua motivazione, l’eccesso di potere per mancata partecipazione al procedimento di fissazione dell’orario dei professionisti e/o delle loro rappresentanze istituzionali e infine la violazione del principio di buon andamento e dell’organizzazione degli uffici, risultando modificato in via definitiva il regime di apertura al pubblico delle cancellerie a fronte di situazioni di disorganizzazione e di carenza di organico cui si può far fronte con appropriate misure organizzative . Con la sentenza n. 798/2014R il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le argomentazioni dell’Ordine di Roma in relazione alla censura di violazione di legge di carattere assorbente dedotta col primo motivo di impugnazione, ribaltando così la decisione del TAR Lazio. Pur tenendo conto del fatto che la suddetta norma rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico, ha evidenziato che essa ha un carattere tassativo che vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali ) . Considerato che sono ormai molti i tribunali italiani in cui le cancellerie e le segreterie, sulla base di provvedimenti amministrativi dei propri dirigenti, osservano un orario ridotto, sovente assai più di quello degli uffici giudiziari romani, la decisione, che ha validità sull’intero territorio nazionale, potrebbe provocare conseguenze imprevedibili. A Pescara, ad esempio, diverse cancellerie civili sono aperte due giorni la settimana per 3-4 ore, ossia molto meno delle 4 ore quotidiane di apertura del Tribunale romano. La sentenza del CdS è reperibile su www.anfpescara.it, sez. GIURISPRUDENZA

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